A quindici anni dall’istituzione della Giornata della memoria, dedicata al ricordo di quanti hanno subito la deportazione nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, la Regione Emilia-Romagna ha adottato uno strumento legislativo concepito per valorizzare le molteplici realtà culturali e associative cresciute sul nostro territorio, che in questi decenni si sono occupate, a diverso titolo, di storia del Novecento, nonché per stimolare ulteriori approcci e occasioni di ricerca.
Al fine di presentare al pubblico questo importante intervento legislativo, discutendone in particolare alcuni risvolti che riguardano l’uso pubblico della storia e il ruolo degli istituti storici, la redazione di “E-Review” ha realizzato un’intervista all’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, Massimo Mezzetti.
1. L’iter legislativo
Varata il 3 marzo 2016, la legge n.3 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna” è frutto di un lungo iter preparatorio costruito innanzitutto attraverso un dialogo ininterrotto con i soggetti che maggiormente saranno chiamati dalla legge a cogliere nuove opportunità di ricerca e divulgazione: istituti storici della Resistenza, luoghi di memoria, musei, istituti culturali e associazionismo combattentistico.
2. Il senso della legge sulla memoria
Da una parte, quindi, all’origine della legge certamente si è manifestata la necessità di regolamentare una situazione fortemente disomogenea, di accantonare la modalità degli interventi estemporanei promossi spesso in occasioni di anniversari celebrativi, fornendo uno strumento di programmazione generale. Dall’altra, la scelta di dotarsi di un quadro normativo, in un territorio come quello emiliano romagnolo con una forte vocazione ‘memoriale’, non può essere considerata solo un’esigenza amministrativa.
3. Perche gli istituti e perché il ’900 (e non solo la Seconda guerra mondiale)
La storia come strumento attivo di cittadinanza costituisce dunque l’asse portante dello spirito di questa legge che individua come criterio di definizione dei beneficiari proprio quei soggetti che lavorano innanzitutto alla conservazione dei documenti e alla loro catalogazione, mettendo a disposizione della comunità degli studiosi, e più in generale di tutta la collettività, gli strumenti utili alla comprensione critica delle vicende del ’900.
4. Tavoli della memoria e storici
Il passo avanti compiuto con tale legge non è inquadrabile solo da un punto di vista economico, ma anche da quello progettuale. Essa infatti fornisce l’opportunità di costruire luoghi e momenti di collaborazione fra enti regionali, istituzioni culturali e professionisti del lavoro storiografico.
Risorse on line
- Testo della legge regionale n.3 del 3 marzo 2016
- http://cultura.regione.emilia-romagna.it/temi/l-r-03-03-2016-n-3